Cosa fa
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.
Nello specifico:
- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
La normativa
L’organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:
D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato
Documenti
Organizzazione e contatti
Dipende da
Responsabile
Persone
Altri componenti
Prof. Francesco BELLIFEMINE (docente scuola secondaria); Ins. Maria Giovanna COMPARATO (docente scuola primaria); Sara Teresa GALLICCHIO (genitore); Maria Virginia CIACCIA (genitore)
Contatti
- Telefono: 0835 953056
- Email: MTIC81900B@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): MTIC81900B@pec.istruzione.it
Sedi
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indirizzo
Via Tratturo del Re, Scanzano Jonico MT
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CAP
75020
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Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica
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Rif.
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indirizzo
Viale Sacro Cuore di Gesù, Montalbano Jonico
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CAP
75023
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Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica
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Rif.
Ulteriori informazioni
Le incompatibilità
In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
- qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
Procedure e tempi
Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall’alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno d’anticipo.